Gli studi notarili che costituiscono la sede principale non possono, in considerazione della funzione pubblica svolta, chiudere. Il notaio può però valutare se chiudere l’eventuale seconda sede.
✅ Inoltre, in aggiunta il resto delle precauzioni richieste dal DPCM, il Notariato segnala altre 6 misure per il contenimento dei contagi.
1 Chiedere alle parti di recarsi in studio senza accompagnatori non necessari.
2 Incentivare l’uso di procure speciali per evitare spostamenti da un Comune all’altro.
3 In caso di scrittura privata autenticata, ricordare la possibilità di utilizzare la doppia o plurima autenticazione da parte di più notai.
4 Privilegiare le assemblee delle società di capitali a distanza.
5 Scambiare documenti in formato digitale.
6 Effettuare i colloqui attraverso il telefono con strumenti informatici.
(misure segnalate dal Consiglio nazionale del notariato)
Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (cioè vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (cioè testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).
L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale); e come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell’atto notarile (es.: che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.
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